Nell'articolo "Nuda proprietà: cos'è"Abbiamo scoperto cos'è il nuda proprietà, come differisce da pieno controllo e usufrutto e come si può ottenere. In questo articolo approfondiremo i diritti e i doveri del nodo proprietario, come puoi acquisire l'uso e il godimento della proprietà e come sei tassato. 

Diritti e doveri del nudo proprietario

Diritti 

Il nodo proprietario ha il diritto di: 

  • Proprietà della casa. 
  • Vendere la nuda proprietà purché siano rispettati i diritti dell'usufruttuario. Il nodo proprietario può alienare la sua proprietà, ma non può alterarne la forma o la sostanza, né fare nulla che possa recare danno all'usufruttuario. 
  • Ipoteca la nuda proprietà dell'immobile. 
  • Eseguire lavori e miglioramenti, purché non danneggi l'usufruttuario o il valore dell'usufrutto sia diminuito. 
  • Recuperare la casa in buone condizioni. 
  • Ottenere l'usufrutto e, quindi, consolidare la piena proprietà, prima della scadenza dell'usufrutto. 

Obblighi

Il nodo proprietario ha i compiti di: 

  • Rispettare il diritto dell'usufruttuario, nel senso che egli non può alterare le caratteristiche della cosa in usufrutto, né compiere atti che ledano il diritto dell'usufruttuario. 
  • Provvedere alle riparazioni straordinarie dell'immobile, di cui l'usufruttuario sarà obbligato ad avvisarti quando la necessità di farle è urgente. 
  • Pagare quelle imposte corrispondenti all'usufrutto, ad eccezione dell'Imposta sugli Immobili (IBI), di cui l'usufruttuario dovrà farsi carico. Dovrai anche pagare le tasse comunitarie. 
  • Rispondere all'usufruttuario, nel caso in cui l'immobile venga sequestrato o venduto per saldare il pagamento di un debito. 

Quando il nodo proprietario acquista l'uso e il godimento

Per l' nodo proprietario può acquisire l'uso e il godimento dell'immobile, come già stabilito nell'articolo "Nuda propiedad: cos'è"*, deve acquisire anche l'usufrutto. La piena proprietà dell'immobile sarà detenuta dal consolidamento della nuda proprietà e dell'usufrutto. Questa situazione può verificarsi per due motivi. 

In primo luogo, per l'acquisto dell'usufrutto. L'usufruttuario può vendere il proprio diritto sull'immobile al nudo proprietario, azione che comporterà il consolidamento della nuda proprietà e dell'usufrutto, e che consentirà all'attuale proprietario dell'immobile il pieno controllo del suo uso e godimento. 

Dall'altro, per estinzione dell'usufrutto. Tra le altre cause tipizzate dall'articolo 561-16 del Codice Civile di Catalogna, l'usufrutto può estinguersi per i seguenti motivi: 

  • Morte dell'usufruttuario: La morte dell'usufruttuario implica automaticamente il consolidamento da parte del nudo proprietario della piena proprietà dell'immobile. Se l'usufrutto corrisponde a più persone congiuntamente, solo alla morte di tutti gli usufruttuari il nudo proprietario avrà il pieno controllo. 
  • Rispetto del termine per il quale è stato stabilito: Nel caso in cui l'usufrutto sia stabilito per un determinato periodo, l'adempimento dello stesso prima della morte dell'usufruttuario implica il consolidamento da parte del nudo proprietario della proprietà, salvo diverso accordo. 
  • Rispetto della condizione risolutiva stabilita nel contratto di usufrutto: Nel caso in cui l'usufrutto sia costituito con condizione risolutiva, il rispetto di tale condizione comporterebbe il consolidamento del nudo proprietario della proprietà. Ad esempio, prima di una condizione risolutiva del matrimonio, nel momento in cui l'usufruttuario si sposa, il nudo proprietario otterrebbe la piena proprietà. 

La tassazione della nuda proprietà 

  • Nel conto economico: Avere la nuda proprietà di un immobile non genera alcun tipo di tassazione in conto economico. Sebbene l'immobile debba essere inserito a conto economico, va specificato che ha la nuda proprietà, e questo fatto non genera tassazione o imputazione immobiliare. Sarà l'usufruttuario a doverlo dichiarare nella propria Irpef, indicando se l'immobile è locato o a sua disposizione. 
  • Nell'imposta di successione: Nella liquidazione dell'Imposta di Successione viene tassato solo il valore della nuda proprietà dell'immobile, cioè sottraendo il valore dell'usufrutto dello stesso. 
  • Nella vendita della nuda proprietà: In caso di vendita della nuda proprietà, l'IRPF registrerà anche la vendita della nuda proprietà dell'immobile, non il prezzo dell'intero immobile.