Data la gravità della crisi COVID-19, il governo ha adottato diverse normative che riguardano i debiti bancari. Queste norme prevedono una moratoria, cioè un rinvio legale. La moratoria generale è quella che colpisce debitori ipotecari per l'abitazione o i locali commerciali e ciò è stabilito dal RDL 8/2020 del 17 marzo. Da questo primo RDL altri si sono occupati di regolamentare altre moratorie. Diamo un'occhiata, e se vuoi maggiori informazioni puoi andare al link corrispondente. 

  1. RDL 8/2020, del 17 marzo, sulle misure urgenti. L'art. 7-16 ter stabilisce la moratoria sui debiti con garanzia ipotecaria. Esistono tre tipi di debiti: 1 / per acquisire una residenza abituale; 2/ un immobile interessato da attività economiche e 3/ acquistare alloggi in affitto. 
  2. RDL 11/2020, del 31 marzo, sulle misure urgenti. 
  3. RDL 25/2020, del 7 luglio, sulle misure per riattivare l'economia. Gli articoli da 3 a 9 stabiliscono una moratoria per il settore turistico. Il 2 ° DA stabilisce una riduzione degli atti di novazione e della loro iscrizione pari a quella prevista dal RDL 8/2020. 
  4. RDL 26/2020, nel campo dei trasporti e dell'edilizia abitativa. DA 9 riscrive gli articoli 23, 24 del RDL 11/2020, del 31 marzo, sui provvedimenti urgenti. 
  5. RDL 27/2020. rivolto agli enti locali (utilizzo dei fondi).
  6. RDL 28/2020, sul lavoro a distanza o sul telelavoro
  7. RDL 29/2020, sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni e sulle questioni relative alle SS. 
  8. RDL 30/2020, sulle misure in materia di occupazione. Include la moratoria nell'8 ° DA.

La moratoria generale è quella che riguarda i debitori di mutuo casa e proprietari di locali commerciali ed è stabilita con RDL 8/2020 del 17 marzo, stabilendo una moratoria e un iter per il suo raggiungimento che comprende i seguenti articoli: 

  • Arte, 7 stabilisce i casi in cui può essere richiesta la moratoria. 
  • Arte, 8 indica l'ambito soggettivo estendibile a debitori e garanti o garanti.
  • Arte, 9 definizione delle condizioni di vulnerabilità. 
  • Arte, 10 disciplina un beneficio di esclusione a favore dei garanti in situazioni di vulnerabilità. 
  • Arte, 11 accreditamento delle condizioni soggettive di vulnerabilità.
  • Arte, 12 Stabilisce la richiesta di moratoria fino al 20 settembre 2021.
  • Arte, 13 Regola la concessione da parte della banca in 15 giorni. Distinguere tra moratorie legali e convenzionali. Quelle legali (art, 13.3) non necessitano di accordo, e quelle convenzionali (art, 13.4) saranno soggette agli accordi tra le parti. Questi ultimi sono normalmente 12 mesi senza ammortamento degli interessi. 
  • Art, 14 stabilisce che l'effetto della moratoria è di sospendere il pagamento entro 3 mesi “ex lege”. Le moratorie convenzionali durano 12 mesi attraverso un sistema di grazia di rimborso del capitale e prolungano la durata del prestito di ulteriori 12 mesi. 
  • Art. 15 Non applicazione degli interessi di mora durante la mora.
  • Arte, 16 soggetto al risarcimento dei danni del debitore che non ha le condizioni. 
  • Art, 16 bis regime sanzionatorio. 
  • Art, 16b, Le moratorie saranno formalizzate in atto pubblico e saranno registrate nel Registro dei beni. Per i notai (massimo € 75 + imposta di bollo + IVA) e per i conservatori del registro (massimo € 50 + IVA) viene emessa una limitazione dei dazi doganali a carico della banca.

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