In questo post parleremo brevemente e concisamente del principio di uguaglianza della partizione e di una delle sue eccezioni. Questa eccezione è la tassazione o tassazione dell'allocazione in eccesso.

Il principio di uguaglianza della partizione (art, 56 RITPyAJD)

La ripartizione dell'eredità suppone l'aggiudicazione agli eredi dei beni dell'eredità. Il criterio fiscale è che i premi siano conformi al titolo ereditario. Cioè, ai legatari ed eredi di assegnare la loro eredità o legittima e nient'altro. Agli eredi concedere l'eredità secondo la proporzione in cui sono eredi. 

Due possibili modi per materializzare la partizione: procurarsi una donna delle tasse

La partizione può essere materializzata in molti modi. A volte ogni proprietà viene assegnata agli eredi allo stesso modo. Si formano tante comunità "pro indivise" quanti sono i beni nell'eredità. Altre volte beni singolari vengono assegnati agli eredi. In questi casi si formano lotti di merce più o meno omogenei che vengono aggiudicati. In questi casi ci sono solitamente differenze più o meno importanti tra gli eredi. 

Trattamento delle franchigie premio (art, 56.3 RIS e art, 11.1 RITPyAJD)

La singolarità fiscale dell'eccedenza di riparto risiede che quando i beni sono indivisibili possono essere ceduti o uno degli eredi a condizione che l'eccedenza sia corrisposta all'altro herederos in contanti. Questo è il significato dell'articolo 1062 del CC quando dice: Quando una cosa è indivisibile o toglie molto alla sua divisione, può essere assegnata a una, nella capacità di pagare l'eccedenza in denaro agli altri.  Per la Catalogna vedi arte, 468-8.

Fiscalmente, questa eccedenza non è tassata dall'imposta di successione, ma è tassata dall'imposta sul trasferimento di proprietà. Secondo l'articolo 56. 3  Le eccedenze di aggiudicazione saranno regolate, secondo le regole stabilite nell'Imposta sulle trasmissioni patrimoniali e negli atti giuridici documentati, quando vi siano differenze, in base al valore dichiarato, nelle lodi fatte agli eredi (…). Questo articolo ci fa riferimento art, 11 del Regolamento ITPyAJD che al punto 1 considera trasferimento di beni ai fini della liquidazione e pagamento dell'imposta a B) Gli eccessi di giudizio dichiarati, ad eccezione di quelli che derivano dal rispetto delle disposizioni degli articoli 821, 829, 1.056 (secondo) e 1.062 (primo) del Codice Civile Codice e disposizioni di diritto forense, basati sullo stesso fondamento. 

In sintesi, gli eccessi di allocazione dichiarati possono essere soggetti all'ITP ma - e questo è ciò che qui interessa - non sono soggetti se l'eccedenza è causata dall'allocazione di un bene indivisibile come un immobile. L'unico requisito fiscale è che l'aggiudicatario paghi l'eccedenza agli altri eredi in contanti.

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