La Risoluzione del 16 gennaio 2023, della Direzione generale della sicurezza giuridica e della fede pubblica, risolve il ricorso presentato avverso la qualificazione del registro dei beni accidentali di Arona, per il quale è sospesa la trascrizione dell'atto di compravendita. La causa di detta sospensione risiede nella sfavorevole qualificazione della carta di circolazione del Regno di Spagna quale mezzo di identificazione dell'acquirente. Tale qualificazione sfavorevole ha motivato il notaio di Arona a depositare il suddetto ricorso, deducendo la validità dell'attuale permesso di circolazione nel Regno di Spagna sulla base della seguente argomentazione:

  1. È un documento con ritratto e firma rilasciato dall'autorità pubblica.
  2. Esistono altre norme che ammettono la validità identificativa della patente di guida: in campo elettorale, nella menzione di ogni altro documento legale di identificazione nel Regolamento dell'Anagrafe Mercantile, nei servizi postali e in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo .

giudizio di identità

Al fine di risolvere il ricorso presentato dal notaio di Arona, la Direzione Generale analizza il valore che il processo di identità notarile, che consiste nell'identificare il concedente o conoscendolo o identificandolo attraverso documenti o altri mezzi integrativi legalmente stabiliti.

Il processo di identità notarile è disciplinato dall'articolo 23 del d.lgs Diritto notarile, e consiste, come precisato dalla Direzione Generale della Sicurezza Legale e della Fede Pubblica, nell'individuazione di coloro che compaiono da parte del notaio in atti pubblici, che deve essere effettuata con i mezzi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, esclusivamente e sotto la sua responsabilità. . In modo tale che permanga il giudizio sull'identità del concedente emesso dal notaio protetto da una presunzione legale che può essere contestata solo in sede giudiziaria, secondo la Direzione Generale, escludendo la possibilità revisione da parte del cancelliere.

Prima di ogni altra considerazione, va analizzato il citato articolo 23 della Legge sul Notariato, in forza del quale:

"I notai attestano gli atti pubblici e quegli atti che per loro speciale natura lo richiedano conoscere le parti o essersi accertati della loro identità con i mezzi supplementari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Saranno mezzi di identificazione integrativi, in assenza di conoscenza personale del Notaio, il seguente:

  1. L'affermazione di due persone, con capacità civile, che conoscono il concedente e sono note al Notaio, responsabili dell'identificazione.
  2. L'identificazione di una delle parti contraenti da parte dell'altra, a condizione che quest'ultimo sia attestato dal Notaio.
  3. Il riferimento a carte d'identità o documenti con ritratto e firma rilasciati da autorità pubbliche, il cui scopo è identificare le persone. In tal caso il Notaio sarà responsabile della congruenza dei dati anagrafici, fotografia e firma apposti sul documento di identità esibito, con quelli del comparente.
  4. Il confronto della firma con il dubbio di un precedente atto pubblico in cui è stata data dal notaio fede di conoscenza del firmatario.»

Da tale precetto emergono, pertanto, diverse modalità di identificazione dei comparenti, che possono essere specificate nel seguito:

  • Conoscenza personale del Notaio, per avere la convinzione razionale che il comparente sia la persona che afferma di essere.
  • Mezzi di identificazione supplementari, legalmente stabilita nel citato articolo 23 della Legge del Notariato.

Identificazione attraverso il permesso di circolazione

La questione principale che si pone nel suddetto ricorso è se il permesso di circolazione possa essere considerato quale mezzo di identificazione supplementare ai sensi della lettera c) del citato articolo 23 della Legge sul Notariato. La Direzione Generale delibera favorevolmente, valutando il ricorso presentato dal notaio di Arona, concludendo che la carta di circolazione risponde agli stessi requisiti del documento di identità nazionale e del passaporto, in quanto contiene foto e firma incorporate. In tal senso, si tratta di un documento ufficiale, originale e munito di fotografia e firma, rilasciato dalla pubblica autorità, che identifica la persona del conducente e risponde ai requisiti per l'identificazione del comparente.

Per tutto quanto sopra, con decorrenza dal 16 gennaio 2023, la Direzione Generale Sicurezza Legale e Fede Pubblica riconosce la validità della patente di guida quale ulteriore mezzo di identificazione dei comparenti.

Si consiglia di consultare il post relativo a "documentazione di identificazione delle parti in una vendita", dove dettagliamo in modo più esteso la documentazione di identificazione delle parti e le particolarità della stessa, a seconda che si tratti di una persona fisica con nazionalità spagnola o straniera o di una società.