LA PROCEDURA NOTARILE DI CUI ALL'ART. 18. 2 DEL DIRITTO SULLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

IL RIMEDIO ALLE DISCREPANZE

(Serie anagrafica e catastale) 

Se il tuo atto di proprietà non concorda con il catasto, devi continuare a leggere. È una query di beni immobili frequente che arrivi allo studio del notaio.

La concordanza tra il Catasto e il Registro è un'antica aspirazione del sistema immobiliare spagnolo. Dietro il riforma della legge sul catasto immobiliare (di seguito, LCI) l'anno 2015 e il legislazione sui mutui questo problema è stato risolto.

Dobbiamo partire dal fatto che tale concordanza non solleva solo problemi pratici di prima grandezza, ma che il raggiungimento di tale concordanza è una questione che può diventare molto complessa. Detto questo, va affermato che tutti i settori coinvolti stanno compiendo uno sforzo enorme per realizzare la concordanza della realtà con il Catasto e quindi con il Registro. 

L'accordo tra il Catasto e la realtà del Registro richiede un breve commento. In questo piccolo lavoro ci occupiamo dei meccanismi previsti dalla normativa catastale (LCI) in modo che la rappresentazione grafica catastale concordi con la realtà. È una cosa di buon senso e che oggi con i mezzi tecnici esistenti è possibile. Un'altra cosa è fornire la descrizione fattuale della proprietà con i potenti effetti che la legislazione sui mutui concede ai diritti, come i diritti di proprietà. Il notaio Enrico Branco si occupa di evidenziare questo problema e parte dal principio che per quanto la proprietà sia oggetto di legge, la discrepanza in relazione alle circostanze fisiche è un dato di fatto che rimane al di fuori della cancelleria e soggetto a prove dinanzi ai tribunali. 

Una questione teorica a parte, ora voglio commentare come registrare, cancellare o modificare le circostanze fisiche delle parcelle catastali con la realtà. Partiamo quindi dal fatto che realtà e catasto non coincidono. Alcuni esempi stanno chiarendo: 

  • L'edificio ha un piano in più. 
  • L'area dell'azienda agricola è maggiore o minore di quella riflessa nel Catasto. 
  • I confini sono sbagliati. 

D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che la correzione del Catasto influisce sul Registro. In molti casi queste discrepanze sono dovute a differenze nell'area di un'azienda agricola. Molte volte la differenza tra il Catasto e il Registro è piccola. In piccolo, deve essere compreso meno del 10 percento della superficie registro (art, 9 b) parf, sixth) o catastale (art. 45 LCI).

Permettetemi di indicare brevemente come un'azienda agricola accede al Catasto. Si chiama l'accesso al Castro incorporare. Incorporare significa non solo accedere per la prima volta al Catasto, ma anche incorporare alterazioni o modifiche in modo che la particella catastale corrisponda alla realtà. Lo chiama LCI stesso registrazione, cancellazione o modifica della descrizione catastale degli immobili (art. 13 LCI).

Questo scopo è regolato in articolo 11 dell'ICL

Le modalità di incorporazione o accesso di un'azienda al Catasto sono:

1.- Dichiarazioni, comunicazioni e richieste

Sono soggetti a regolamentazione in articolo 13 dell'ICL che si riferisce alla procedura di incorporazione tramite dichiarazioni; Articolo 14 dell'ICL che si riferisce alla procedura di incorporazione tramite comunicazioni; Articolo 15 che si riferisce alla procedura di incorporazione mediante domanda.  

L'articolo 16 contiene regole comuni e l'articolo 17 fa riferimento alla notifica e all'efficacia degli atti costitutivi mediante la procedura di dichiarazione o comunicazione. 

Insomma, i pacchi accedono al catasto perché c'è una dichiarazione dell'interessato, una comunicazione di un funzionario o una richiesta da parte dell'Amministrazione alla persona fisica di includere i propri beni nel catasto. 

2.- Correzione delle discrepanze

Anche il catasto viene modificato mediante a procedura di correzione della discrepanza e la rettifica che regola il art, 18 della LCI.  Questa procedura si svolge in due. La procedura che inizia con il amministrazione (art, 18.1 LCI) e la procedura Studio notarile per la correzione delle difformità. Questa procedura è regolata al n. 2 dell'articolo 18 della LCI e ha lo scopo di correggere le discrepanze tra la realtà e il catasto. Si materializza in a affidavit  specifico ma non vedo alcun inconveniente che si concretizzi anche all'interno di un atto, ad esempio di compravendita o segregazione, dove si manifesta la discordanza tra realtà e catasto. 

Requisiti per il rilascio dell'atto notarile: 

  • Autorizzare un fatto, un atto o un'attività commerciale in un documento pubblico. Ad esempio, una vendita o una segregazione. 
  • L'esistenza di una discrepanza tra la realtà fisica e la certificazione catastale (Art, 18.2 LCI). 
  •  Accreditamento a giudizio del notaio di con qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge della discrepanza (art, 18.2 c).
  • Notifica ai vicini che potrebbero essere interessati dalla discrepanza. Quello attiguo deve essere intaccato a discrezione del notaio. Ad esempio, se è possibile un'invasione degli elementi comuni, il Presidente della Comunità verrà avvisato. Al contrario, se si tratta di un'azienda in regime di proprietà orizzontale e i confini con le aziende agricole limitrofe sono fissi e incontestabili, non devono essere notificati in quanto non ne risentono in alcun caso. 
  • 20 giorni senza opposizione. Il notaio incorporerà la nuova descrizione nel documento o concederà un nuovo documento con esso. 
  • Entro 20 giorni il vicino interessato esprime opposizione o Quando non è debitamente accreditato, il notaio lo annoterà nell'atto pubblico e, per via telematica, informerà della sua esistenza la Direzione Generale del Catasto affinché, se del caso, possa avviare l'appropriata procedura (Art, 18 , d LCI).

Insomma, è una procedura semplice quando non c'è opposizione.

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Come aneddoto commenteremo che la parola catasto viene spesso cercata in Google come catarsi, in base alle informazioni fornite dal motore di ricerca stesso, tuttavia la ricerca viene corretta automaticamente.