Regimi matrimoniali in Cina

COME SI SPOSANO I CITTADINI CINESI:

Nella Repubblica popolare cinese, e in conformità con l'articolo 19 della legge matrimoniale cinese, i coniugi possono concordare nei loro accordi matrimoniali a quale regime saranno soggetti, che può essere il regime della comunità ristretta, il regime della comunità universale o il regime di separazione di Proprietà. È importante notare che nel caso in cui detto regime di matrimonio economico non sia concordato, lo stesso articolo 19 rinvia agli articoli 17 e 18 della stessa legge che stabiliscono come regime giuridico complementare alla comunione limitata dei beni.

comunità ristretta

Il regime della comunità limitata è concepito come una "comunità parziale" in quanto oltre al patrimonio individuale dei coniugi, che è costituito dai beni elencati all'articolo 18, come quelli per uso personale, i beni anteriori al matrimonio o quanto era acquisito durante la vigenza del presente patto ma per successione o per donazione in cui sia stato espressamente stipulato; coesiste un patrimonio comune, costituito in linea di principio dai salari e dai beni che sono stati acquisiti durante la vigenza della convenzione matrimoniale e che non hanno lo stato patrimoniale di cui all'articolo 17.

Separazione delle merci

Come regime facoltativo troviamo la separazione dei beni, dove i beni di ciascun coniuge, sia patrimonialmente che passivamente, rimangono autonomi durante la durata del matrimonio, così come i poteri di uso, godimento e disposizione di questi. La legge al suo articolo 19, terzo comma, stabilisce che i coniugi in questo regime rispondono dei propri debiti con i propri beni nel caso in cui il creditore di detto debito fosse a conoscenza che il matrimonio era soggetto al regime di separazione dei beni.

comunità universale

Vi è infine un secondo regime facoltativo, sancito dall'articolo 19 ed è la comunione universale dei beni; in cui tutti i beni e le passività dei coniugi, considerando quelli precedenti e successivi al matrimonio, entrano a far parte di un patrimonio comune. Nel caso in cui detta comunità sarà regolata dall'accordo tra i due contraenti o per difetto dalle regole stabilite per il regime della comunità ristretta, in quanto applicabili.