Nel Articolo 451-1 del codice civile catalano, il legittimo è identificato come il diritto ad ottenere un valore patrimoniale che il defunto possa attribuire come istituzione ereditaria, legato, attribuzione o donazione privata, o in altro modo.

Si è quindi scelto di configurare questa figura come un "pars valoris”, Vale a dire a diritto di credito, che finirà per essere crittografato in a quarta parte di uno base di calcolo complesso nella composizione Articolo 451-5 del codice civile catalano.

Il legittimo è un diritto attribuito dalla legge a certe persone nel successione volontaria, testata o legittima di altri. Questa origine legale garantisce la nascita del diritto indipendentemente dalla volontà del defunto. Tale circostanza motiva la tradizionale presentazione del legittimo as un limite alla facoltà di allocare il proprio patrimonio per dopo la sua morte. Questa cifra appare regolata nell'articolo 451-1 del codice civile catalano.

Con ciò Si presume che quello legittimo è accettato Mientras non si rinuncia allo stesso. Le dimissioni devono essere presentate in a espresso, puro e semplice. Questo sarà trasmesso agli eredi dell'erede, a meno che non sia dato, diseredità (che dovrebbe essere solo ) onda dichiarazione di indegnità accadere. Queste cause estinguono il rispettivo individuo legittimo. Tutto questo in conformità con 451-25 del codice civile catalano.

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