Per poter firmare un atto notarile per conto di un altro, è indispensabile fornire una copia autentica della procura, che attesti che sei il rappresentante della persona per conto della quale andrai a firmare.

Articolo 164 del Decreto del 2 giugno 1944, che approva in via definitiva il Regolamento per l'organizzazione e il regime dei notai, d'ora in poi Regolamento del Notaio, stabilisce che i dati identificativi dell'atto da cui deriva la rappresentanza devono essere delineati salvo quando esso derivi dalla legge, nel qual caso si esprime tale circostanza, non è necessario che la rappresentanza legale è giustificato se consiste in notorietà all'ordinante. 

Pertanto, una delega per l'acquirente o il venditore può firmare purché sia ​​fornita la relativa procura. Dovranno essere poteri sufficienti per effettuare una vendita. Se forniscono una procura generale, dovranno assicurarsi che non includa una clausola che limiti i poteri di disposizione del procuratore. 

Se i concedenti sono per conto di a società, l'articolo 165 del Regolamento Notarile stabilisce che devono essere designate le circostanze relative alla personalità del rappresentante, il nome e l'indirizzo dell'ente, i dati di iscrizione e di partita IVA, nonché i dati del titolo da cui risulta .la rappresentazione espressa. 

Fornire una copia autentica delle procure è molto rilevante proprio perché un modo per revocare le procure tra persone fisiche è quello di togliere la copia dalla portata del procuratore. I poteri mercantili sono registrati nel Registro Mercantile e di conseguenza si può verificare che la rappresentanza è ancora in vigore. Tuttavia, le procure tra privati ​​non sono registrate, quindi se il procuratore non ne ha una copia, c'è la possibilità che il mandante l'abbia revocata. 

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