Il dizionario dei mutui è una sezione del sito che permette di conoscere nel dettaglio la definizione di tutti i termini relativi alla contrattazione di un mutuo o prodotto mutuo, una delle operazioni finanziarie a cui deve essere pensata e analizzata di più perché coinvolge un debito significativo che verrà saldato in diversi anni. Il Notaio Bosch-Bages di Barcellona vuole con questa pagina per facilitare la conoscenza dei concetti più importanti relativi a questo tipo di Servizi notarili relativi a mutui ipotecari.


TweetTrasparenza formale

Con la nuova disciplina in materia di mutui ipotecari, la Legge 5/2019 del 15 marzo che disciplina i contratti di credito immobiliare, che è il recepimento della Direttiva 2014/17 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, si intende aumentare la tutela del debitore attraverso la "trasparenza formale e materiale" del contratto.



Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema e della CGUE, il dovere di trasparenza del creditore implica che il consumatore abbia "prima della conclusione del contratto" informazioni comprensibili sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di dette clausole nell'esecuzione del contratto. La trasparenza formale può essere trovata stipulata nel Articolo 14 della legge sul credito immobiliare. Stabilisce un elenco di documenti che il prestatore deve consegnare al mutuatario con a preavviso minimo di 10 giorni in merito alla sottoscrizione del contratto. Questa documentazione è composta da: 
  1. AMMENDA (Foglio informativo della norma europea), che sarà considerata un'offerta vincolante.
  2. FIAA (Foglio di avvertenza standardizzato). Devono essere segnalate le relative clausole, quali quelle relative alla limitazione al ribasso della variabilità del tasso di interesse (floor), alla possibilità di scadenza anticipata, alla distribuzione delle spese o ai rischi dei finanziamenti in valuta estera;
  3. Nel caso di un file prestito a tasso variabile, di un documento separato con particolare riferimento ai pagamenti periodici a carico del debitore nei diversi scenari di evoluzione dei tassi di interesse. 
  4. Un copia del progetto, che deve riflettere il contenuto delle informazioni espresse ai precedenti punti 1, 2 e 3.  
  5. Documento che scompone il file spesa che corrispondono al mutuante e che corrispondono al mutuatario: 
    1. Le spese di stima immobiliare corrisponderanno al mutuatario e le spese di gestione al prestatore. 
    2. L'istituto di credito sosterrà i costi delle spese notarili dell'atto di mutuo ipotecario e quelli delle copie saranno a carico del richiedente. 
    3. Le spese di iscrizione delle garanzie in anagrafe saranno a carico del creditore. 
    4. Il pagamento dell'imposta sul trasferimento di proprietà e degli atti legali documentati sarà effettuato in conformità con le disposizioni della normativa fiscale applicabile.
  6. Se l' L'istituto di credito richiede al consumatore di contrarre una polizza di Garanzia per l'adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero per la sottoscrizione di un'assicurazione danni rispetto al bene oggetto dell'ipoteca e al resto delle assicurazioni previste dalla normativa del mercato ipotecario, deve consegnare al mutuatario il condizioni delle garanzie per iscritto assicurazione che richiede. 
  7. Quando è previsto il prestito formalizzare con atto pubblico, il mutuatario sarà informato dell'obbligo di ricevere una consulenza personalizzata e gratuita dal Notaio scelto dal debitore. 

Consultare la legge BOE 5/2019, del 15 marzo, che regola i contratti di credito immobiliare
tag: Legge, Mutuo.

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