La questione che andremo a trattare si basa su un caso reale di una persona deceduta che ha dato origine al R DGSFP del 28 luglio 2020.

È una deceduta di due nazionalità svizzera e tedesca e risiede in Spagna. Fai testamento il 25 ottobre 2016 davanti a un notaio spagnolo. In esso professio iuris a favore del diritto svizzero. Alle due figlie viene assegnata una proprietà in Spagna.

 La legge applicabile alla successione è la Legge Svizzera sul merito della professio iuris eseguita. Secondo la legge svizzera, il  certificato di eredi unitamente all'atto pubblico qualificato negativamente per non accreditare la prova di diritto svizzero. Secondo il certificato, in data 14 marzo 2019 sono stati aperti tutti i provvedimenti testamentari del defunto (compresi gli eventuali patti successori, comuni a tale Legge) di cui solo i figli erano eredi volontari in qualità di eredi (art. 557 c.p. Codice svizzero (vedi: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html).

Il documento fondamentale è il "certificato di eredi”Poiché questo viene rilasciato una volta che il processo di successione è terminato e funge da vero certificato di successione. Secondo la legge svizzera, gli eredi volontari possono disporre senza consenso degli eredi che hanno un diritto di credito. 

Tuttavia, la DG respinge il ricorso al notaio autorizzante. La DG afferma che essa e il cancelliere sulla base del certificato degli eredi devono emettere un giudizio di legalità che include, secondo R, di (vedi R DGSFP, del 28 luglio 2020)  

“devono analizzare che il certificato erede è funzionalmente equivalente ad un documento rilasciato da un'autorità spagnola, anche con adeguatezza (terza disposizione aggiuntiva della legge 15/2015). Norma applicabile, in preferenza all'articolo 60 della legge 29/2015, del 30 luglio, sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile, in quanto funzionalmente dovrebbe essere equivalente a una dichiarazione di eredi, l'istituzione più vicina, ancora limitata nel diritto spagnolo alle successioni intestate, analizzando il rispetto dei requisiti ivi previsti. Questi sono:

  1. a) che il documento sia stato rilasciato da un'autorità straniera competente in conformità alla legislazione del proprio Stato; 
  2. b) l'autorità estera è intervenuta nella predisposizione del documento, svolgendo funzioni equivalenti a quelle svolte dalle autorità spagnole nella materia in questione e con effetti uguali o più vicini nel paese di origine; 
  3. c) che il fatto o l'atto contenuto nel documento è valido in conformità con l'ordinanza designata dalle norme spagnole di diritto internazionale privato, e 
  4. d) che la registrazione del documento straniero non è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico spagnolo. 

Contatto con il Notaio Bosch-Bages di Barcellona per informarti accettazione dell'eredità